D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (1).
Articolo 4 Famiglia anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Articolo 5
Convivenza anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.
Articolo 7
Iscrizioni anagrafiche.
1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe procederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al prefetto.
4. Il registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe.
